News dal terzo settore – Le Fondazioni: quali differenze con le Associazioni?

La Fondazione, così come previsto dall’art. 12 del codice civile, è una stabile organizzazione posta per la destinazione di un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità. Questa definizione ci consente di evidenziare le differenze che vi sono con la diversa fattispecie dell’associazione.       

La differenza principale  tra le due figure sta nel fatto che mentre l’associazione viene costituita solitamente al fine del perseguimento di qualsiasi scopo ideale, purché non vietato dalla Legge, la stessa cosa non si può dire per le fondazioni, le quali possono essere costituite solo ed esclusivamente per scopi di pubblica utilità.

Altra differenza si ha nella fase costitutiva: le associazioni si costituiscono attraverso un contratto plurilaterale, mentre le fondazioni si costituiscono attraverso un atto  unilaterale. L’atto unilaterale di fondazione è pur sempre un atto di privata autonomia soggetto alla disciplina prevista per i contratti in quanto compatibile con lo specifico contenuto del negozio di fondazione.

L’atto di fondazione può essere revocato con l’autorizzazione del fondatore stesso, solo fino a che non sia intervenuto il riconoscimento o la fondazione stessa non abbia iniziato ad operare.

Ulteriore distinzione la troviamo nel ruolo dei soci. Mentre nell’ associazione essi sono chiamati a partecipare alle attività esecutive dell’associazione stessa, nelle fondazioni il fondatore non partecipa in quanto tale al conseguimento e alla realizzazione dello scopo di utilità sociale indicato, poiché si spoglia della proprietà dei beni che ha conferito al patrimonio della fondazione e ne affida la gestione esclusivamente agli amministratori.

Altro elemento distintivo tra le due fattispecie è dato dal fatto che il legislatore conferisce la personalità giuridica, nel caso delle associazioni ad un complesso di persone, mentre nel caso delle fondazioni ad un complesso di beni destinati ad uno scopo.

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