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Pubblicazione dei contributi pubblici per le no profit – Scadenza 30 giugno

Il 30 giugno prossimo scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.

La legge di conversione del Decreto legge n. 52 del 2021 (cosiddetto “Riaperture”), di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 1° gennaio 2022 il momento da cui scattano le sanzioni previste per la mancata pubblicazione, lasciando però immutata la data del 30 giugno. Il legislatore ha di fatto previsto che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento; non essendo però chiaro quale sia a questo punto l’effettivo termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 il consiglio è in primis di rispettare quello ordinario del 30 giugno prossimo e, qualora ciò non sia possibile, di procedere comunque alla pubblicazione delle somme entro la fine di quest’anno.

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La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019: nonostante tale documento si riferisca in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in esso contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.

L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

  • delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

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Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps): questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

L’obbligo in questione si applica come detto anche alle Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.

 

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